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Risarcibilità del danno da perdita di chance

Per lungo tempo la giurisprudenza italiana ha negato la risarcibilità del danno da lesione di situazioni giuridiche diverse dal diritto soggettivo, quali la chance, giustificando il diniego sulla base di una più affermata che dimostrata “tipicità” delle situazioni giuridiche tutelabili.

Solo a partire dagli anni ’80 del secolo scorso i giudici, accogliendo le osservazioni critiche della dottrina e degli altri operatori del diritto, presero atto che questa rigida posizione di chiusura produceva sentenze di dubbia giustizia e lasciava residuare vaste aree di irresponsabilità in settori di attività umane che necessitano di una tutela più completa. Si comprese allora che i tempi erano maturi per un ripensamento generale della questione, che conducesse a ritenere risarcibile anche il danno da lesione di situazioni giuridiche diverse dal diritto soggettivo.

Muovendo così dalle prime, rivoluzionarie pronunce la giurisprudenza italiana giunse a formulare l’orientamento, oggi consolidato, favorevole ad una generale risarcibilità anche del danno da perdita di chance o, secondo altra terminologia, da perdita definitiva della possibilità di conseguire un’utilità o un vantaggio solo eventuale e caratterizzata da una probabilità di successo consistente.

Si parla di perdita di chance quando la probabilità di conseguire un’utilità o un vantaggio sperato viene meno irreversibilmente a causa del comportamento di terzi, sicché non si potrà mai sapere se, senza quel comportamento, esso sarebbe stato conseguito. Come è stato giustamente osservato, la perdita di chance implica un’incognita, perché la situazione vantaggiosa avrebbe potuto prodursi se non si fosse verificato un determinato fatto, ma, al tempo stesso, non può escludersi che, anche senza di esso, altri fattori avrebbero egualmente potuto ostacolare il corso degli eventi.

Svariati sono gli esempi di danno da perdita di chance ritenuti meritevoli di tutela risarcitoria da parte dei nostri giudici.

Si va dal caso dell’impresa cui sia stata illegittimamente negata la partecipazione ad una gara d’appalto, quando la sua offerta sarebbe stata probabilmente selezionata come la migliore. Al caso del lavoratore, partecipante ad un concorso interno, cui sarebbe stata probabilmente assegnata la promozione in palio, se il datore di lavoro avesse applicato correttamente i criteri del bando concorsuale. Al caso del cliente cui l’esito della causa sarebbe stato probabilmente favorevole, se l’avvocato non avesse negligentemente fatto scadere i termini e fatto perdere il diritto di avviarla. Al caso del paziente cui l’errata esecuzione di un intervento chirurgico abbia fatto perdere la possibilità di vivere per un periodo di tempo più lungo rispetto a quello poi effettivamente vissuto.

Se anche a voi è capitato di perdere una preziosa chance e di rassegnarsi a rimpiangerla credendo di non poter fare nulla, non esitate a contattarmi per valutare insieme la possibilità di ottenere un giusto risarcimento.

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