0

Obbligo di concludere il procedimento amministrativo e tutela del privato

Benché l’art. 2 della legge 241/1990 preveda un vero e proprio obbligo di concludere il procedimento amministrativo nei termini e con un provvedimento espresso, può accadere che la Pubblica Amministrazione non lo concluda affatto o lo concluda con ritardo.

Si pensi al caso dell’imprenditore che, in possesso di tutti i requisiti necessari, chieda l’autorizzazione allo svolgimento di un’attività commerciale che non può essere intrapresa senza il preventivo assenso della Pubblica Amministrazione.

E’ evidente che l’inerzia, o anche il semplice ritardo, della Pubblica Amministrazione nel concludere il procedimento e rilasciare l’autorizzazione può causargli un pregiudizio: nell’incertezza di ottenerla o meno, non sa se potrà realizzare quanto si propone di fare; ottenutala in ritardo, potrebbe non essere più in grado di realizzare quanto avrebbe potuto se la Pubblica Amministrazione avesse rispettato i termini.

Allora come può tutelarsi il nostro imprenditore?

Semplificando al massimo e fatti i necessari distinguo, si può rispondere che può rivolgersi al competente TAR per ottenere la condanna della Pubblica Amministrazione a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, che può essere di concessione o di diniego della richiesta autorizzazione.

In alternativa, oppure in aggiunta, può ottenere la condanna della Pubblica Amministrazione a risarcire il danno subito a causa del ritardo nel provvedere in cui la stessa sia incorsa.

Se anche voi state sperimentando la lentezza della macchina burocratica e siete indignati nel vedere ristagnare un procedimento amministrativo, non esitate a contattarmi per cercare insieme la soluzione più adatta al vostro caso.

 

Utilizziamo i cookie per ottenere statistiche che ci aiutano a darvi la migliore esperienza del nostro sito web. Per saperne di più o disattivare i cookie, maggiori informazioni.

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi