Pubblico Impiego Trasferimento

Pubblico Impiego: quale giustizia per il lavoratore che rifiuta il trasferimento altrove?

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Nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale si colloca un recente provvedimento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ordinanza 29 luglio 2016, n. 15820) che ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, in luogo di quella del giudice amministrativo, su una controversia in materia di mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni. Il caso è quello di un pubblico dipendente che aveva fatto ricorso al T.A.R. per l’annullamento dell’atto (c.d. presupposto) col quale il Comune datore di lavoro, rivista la pianta organica, aveva individuato il suo profilo professionale come in eccedenza; e dell’atto (c.d.consequenziale) col quale lo stesso, avviata la procedura di mobilità, ne aveva disposto il passaggio diretto verso altre amministrazioni. Il Comune resistente si era così rivolto alla Corte di Cassazione per sentire dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario, in luogo di quella del giudice amministrativo, chiedendo l’applicazione dell’art. 63 del D.lgs. 165 del 2001, che ha devoluto al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (…), ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti”, prevedendo che “quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica.
Ritenenendo che l’oggetto sostanziale della domanda del lavoratore non fosse l’annullamento dell’atto presupposto, ma la sua disapplicazione al fine di sottrarre fondamento al consequenziale atto di gestione del posto di lavoro, la Corte accoglieva le istanze del Comune e dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario. La vicenda offre lo spunto per rammentare che, ove il rapporto di lavoro del dipendente pubblico risenta degli effetti di atti amministrativi, ancorchè presupposti, il solo giudice legittimato a conoscere della controversia è il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. E che la giurisdizione del giudice amministrativo residua per le sole controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione.

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